Sez. 2, Sentenza n. 1258 del 11/02/1997 (Rv. 502343 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Contratto preliminare avente ad oggetto un unico fondo considerato nella sua interezza - Pluralità di promissari acquirenti - Adempimento ed esecuzione in forma specifica - Indivisibilità dell'obbligazione - Conseguenza - Litisconsorzio necessario dei promissari acquirenti - Sussistenza - Pretermissione di litisconsorte - Mancato rilevamento in primo e secondo grado - Rilevabilità in cassazione - Necessità - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Nel caso di contratto preliminare con pluralità di promissari acquirenti di un unico fondo considerato nella sua interezza, la relativa obbligazione è indivisibile, per cui tanto l'adempimento, quanto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. devono essere richiesti congiuntamente da tutti i detti promissari, configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., stante l'impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei confronti di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare. Pertanto, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei litisconsorti necessari pretermesso, che non sia stata rilevata anche d'ufficio dal giudice di primo grado, né dal giudice di appello che non abbia rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., vizia l'intero procedimento e impone in sede di cassazione l'annullamento di entrambe le pronunce ed il rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383 ultimo comma cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)