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Sez. L, Ordinanza n. 9952 del 16/04/2025 (Rv. 674754-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Minimale contributivo - Livello retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale - Derogabilità in peius ad opera di quella aziendale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674754-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

La contrattazione aziendale può derogare in melius ma non in peius al livello retributivo assunto dall'art. 1 della l. n.389/89 ai fini del calcolo del minimale contributivo (vale a dire quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale), essendo la materia previdenziale indisponibile, come desumibile dall'art. 2115, comma 3 c.c.

Costituzione art. 38, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)