Sez. L - , Sentenza n. 17993 del 23/06/2021 (Rv. 661647 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | "Minimale" contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Nozione - Valutazione complessiva - Necessità - Omessa corresponsione di singole voci - Irrilevanza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ai fini della verifica dell'esatto versamento dei contributi nella misura prevista dal "minimale contributivo", secondo quanto prescritto dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989, occorre far riferimento, quale retribuzione da assumere a base per il calcolo dei contributi, al complessivo importo delle voci retributive indicate nel cd. contratto leader (al netto delle voci esentate da contribuzione), dovendosi procedere al raffronto tra l'ammontare dei contributi che ne risulta e la contribuzione complessivamente versata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato le cartelle emesse dall'INPS per il pagamento dei contributi relativi ai compensi per il cd. tempo di viaggio, dal momento che questi ultimi erano stati retribuiti, secondo un criterio forfettario stabilito da accordi aziendali integrativi, in misura superiore rispetto a quella dovuta in base al c.c.n.l.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 25 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)