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Sez. 1, Sentenza n. 13851 del 07/02/1989 Ud. (dep. 17/10/1989) Rv. 182287 - 01

PROVA PENALE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - PROVA E INDIZIO - DISTINZIONE - AMBITO DI EFFICACIA - RILEVANZA DEGLI INDIZI AI FINI DECISORI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182287-01

PROVA PENALE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - PROVA E INDIZIO - DISTINZIONE - AMBITO DI EFFICACIA - RILEVANZA DEGLI INDIZI AI FINI DECISORI - CONDIZIONI.*

Il legislatore ha distinto la prova dall'indizio, circoscrivendo la Rilevanza di quest'ultimo alla fase "investigativa" e correlando la decisione sempre e soltanto alla prova. Pertanto se nel corso del procedimento l'indizio non assurge a dignità di prova (cosiddetti indizi qualificanti) non può disporsi né il rinvio a giudizio né, "a fortiore" la condanna, richiedendosi per tali Atti rispettivamente "le prove sufficienti" e la "prova della colpevolezza". (V mass n 172228; (Conf mass n 170568).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)