Sez. 1, Sentenza n. 8571 del 11/07/1985 Ud. (dep. 03/10/1985) Rv. 170568 - 01
PROVA PENALE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - PROVA E INDIZIO - DISTINZIONE E NOZIONE - SUL PIANO SOSTANZIALE E SUL PIANO PROCESSUALE - FATTISPECIE: RITENUTA INEFFICACIA PROBATORIA DELL'OCCULTAMENTO QUALE "CIRCOSTANZA INDIZIANTE, SINTOMATICA" DELL'ABRASIONE DELLA MATRICOLA DELLE ARMI.*
PROVA PENALE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - PROVA E INDIZIO - DISTINZIONE E NOZIONE - SUL PIANO SOSTANZIALE E SUL PIANO PROCESSUALE - FATTISPECIE: RITENUTA INEFFICACIA PROBATORIA DELL'OCCULTAMENTO QUALE "CIRCOSTANZA INDIZIANTE, SINTOMATICA" DELL'ABRASIONE DELLA MATRICOLA DELLE ARMI.*
Il legislatore ha distinto la prova dall'indizio, circoscrivendo la Rilevanza di quest'ultimo alla "fase investigativa" (V. L'art. 252 cod. proc. pen. che prevede le condizioni generali per l'emissione dei mandati e ordini) e correlando la decisione sempre e soltanto alla prova. Sicché, qualora - nel corso del procedimento - l'indizio non assurga a dignità di prova (costellazione di indizi o cosiddetti indizi qualificati), non può disporsi né il rinvio a giudizio né, a fortiori, la condanna, richiedendosi rispettivamente per tali Atti le "prove sufficienti" o la "prova di colpevolezza" (cod. proc. pen. artt. 374, 479, 483). La distinzione normativa tra indizio e prova S'impone, poi, anche sul piano sostanziale, la prova, infatti, pertiene al fatto-reato e consente, in via immediata (ossia direttamente), la conclusione sulla sussistenza o insussistenza di tale fatto con la conseguente affermazione o esclusione della responsabilità di chi è imputato; l'indizio, invece, attiene ad un fatto diverso da quello oggetto di prova e, se isolato, non determina alcuna "premessa" rilevante ai fini della decisione. (nella specie la suprema Corte ha rigettato il ricorso del P.m., secondo cui l'occultamento delle armi con matricola abrasa è di per sè una "circostanza indiziante sintomatica, arbitrariamente ignorata" in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di abrasione della matricola delle armi, di cui all'art. 23 legge 18 aprile, n. 110).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 483, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)