Sez. L, Sentenza n. 5608 del 04/05/2000 (Rv. 536146 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Denuncia in sede di legittimità della mancata valutazione di risultanze processuali o della mancata ammissione di mezzi di prova - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il ricorrente per cassazione che si duole della omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali o per la mancata ammissione di mezzi di prova ha l'onere di indicare, mediante l'integrale trascrizione delle medesime nel ricorso, le risultanze processuali che egli asserisce decisive e non valutate ovvero di indicare specificamente le deduzioni di prova non ammesse, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo della decisività delle deduzioni disattese deve essere consentito senza necessità di indagini integrative.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)