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Sez. 3, Sentenza n. 7177 del 02/08/1997 (Rv. 506392 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Istanza di ammissione di un mezzo di prova - Presentata in sede di giudizio di merito - Rigetto - Ricorso per cassazione - Decisività del mezzo di prova in relazione al "factum ad probandum" - Dimostrazione - Onere del ricorrente - Sussistenza - Adempimento - Riferimento "per relationem" ad atti difensivi diversi dal ricorso - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506392-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il ricorrente per Cassazione che denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto, opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti ha l'onere di indicare specificamente, nel ricorso, le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire, in sede di legittimità, la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione, e senza necessità di (inammissibili) indagini integrative, della validità e decisività delle disattese deduzioni, e senza che, all'uopo, possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento, "per relationem", ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio, per il principio così detto di "autosufficienza" del ricorso per Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 202, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)