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Sez. 3, Ordinanza n. 36497 del 29/12/2023 (Rv. 669728 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO BILATERALE (O SINALLAGMATICO O A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE) | Inadempimento contrattuale - Domanda risarcitoria in assenza di domanda di risoluzione del contratto - Corrispettivo inutilmente versato alla controparte - Parametro di quantificazione del danno - Utilizzabilità. OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO - In genere.
Stato
decisa il 2023-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669728-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO BILATERALE (O SINALLAGMATICO O A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE)

Nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell'inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l'integrale liquidazione del danno.

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)