diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22277 del 25/07/2023 (Rv. 668637 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO BILATERALE (O SINALLAGMATICO O A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE) | Inadempimento - Risarcimento del danno - Rapporti con l'azione di risoluzione del contratto.
Stato
decisa il 2023-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668637-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO BILATERALE (O SINALLAGMATICO O A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE)

La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto.

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)