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Sez. 3, Sentenza n. 324 del 22/01/1990 (Rv. 464901 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE SINGOLE INADEMPIENZE.*
Stato
decisa il 1990-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464901-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE SINGOLE INADEMPIENZE.*

A norma dell'art. 4, lett. A), d.l.l. 5 aprile 1945 n. 157, la gravità dell'inadempimento, che giustifica la cessazione della proroga legale dei contratti agrari, deve essere valutata alla stregua dell'intero svolgimento del rapporto anche nelle annate successive alla domanda di risoluzione, con un apprezzamento unitario delle varie inadempienze ai singoli obblighi contrattuali al fine di accertare se esse, complessivamente valutate, siano tali da determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del rapporto stesso. (Conf Cass 2098/1987, mass n 451343).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)