Sez. 3, Sentenza n. 2098 del 27/02/1987 (Rv. 451343 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - VALUTAZIONE - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - VALUTAZIONE - CRITERI.*
A norma dell'art. 4 del d.l. lt. 5 aprile 1945 n. 157 la gravità dell'inadempimento che giustifica la cessazione della proroga legale dei contratti agrari, deve essere valutata alla stregua dell'intero svolgimento del rapporto anche nelle annate successive alla domanda di risoluzione, con un apprezzamento unitario delle varie inadempienze ai singoli obblighi contrattuali, tali da determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del rapporto stesso. (Conf 1870/83, mass n 426718; (Conf 110/83, mass n 424905; (Conf 6414/82, mass n 424042; (Conf 5375/79, mass n 401961).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)