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Sez. 4, Sentenza n. 3414 del 17/12/1982 Ud. (dep. 22/04/1983) Rv. 158531 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - AGGIUNTA DI ZUCCHERO - REATO CONFIGURABILE - MOMENTO CONSUMATIVO.*
Stato
decisa il 1982-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158531-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - AGGIUNTA DI ZUCCHERO - REATO CONFIGURABILE - MOMENTO CONSUMATIVO.*

L'aggiunta di zucchero nel vino integra il delitto previsto dall'art. 76 P.P. d.P.R. n. 162 del 1965, sia che l'aggiunta avvenga durante le fasi della preparazione, sia che si verifichi successivamente alla loro cessazione, cioè a prodotto finito. E una volta che l'aggiunta sia avvenuta, il reato deve ritenersi commesso per l'intero quantitativo di prodotto, senza possibilità di distinguere tra la parte del vino naturale e quella del vino industriale.*

Riferimenti normativi: DPR 12/02/1965 num. 162 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)