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Sez. 6, Sentenza n. 1216 del 16/11/1984 Ud. (dep. 06/02/1985) Rv. 167701 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - ZUCCHERO E SOSTANZE EDULCORANTI - QUALSIASI USO DI MATERIE ZUCCHERINE DURANTE LA VINIFICAZIONE - REATO DI ZUCCHERAGGIO - SUSSISTENZA - DISTINZIONE TRA VINO NATURALE E DI SINTESI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167701-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - ZUCCHERO E SOSTANZE EDULCORANTI - QUALSIASI USO DI MATERIE ZUCCHERINE DURANTE LA VINIFICAZIONE - REATO DI ZUCCHERAGGIO - SUSSISTENZA - DISTINZIONE TRA VINO NATURALE E DI SINTESI - IRRILEVANZA.*

In tema di sofisticazione di vino, il reato di zuccheraggio è ipotizzabile in qualunque caso in cui vengano adoperati zuccheri o materie zuccherine diverse da quelle provenienti dall'uva fresca. È pertanto irrilevante che tale operazione sia stata effettuata durante la vinificazione di un prodotto genuino o nella creazione industriale di un prodotto di sintesi. (V mass n 163753; (V mass n 162965; (Conf mass n 162137; (Conf mass n 158531; (Conf mass n 132950).*

Riferimenti normativi: DPR 12/02/1965 num. 162 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)