Sez. 1, Sentenza n. 10238 del 18/10/1997 (Rv. 509007 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Libri e scritture contabili - Esibizione - Richiesta - Distruzione di detta documentazione - Allegazione - Prova della distruzione - Soggetto onerato.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
La società, che a seguito di richiesta di esibizione dei libri e scritture contabili assuma di averli distrutti, è onerata della prova della loro distruzione, senza che a diversa conclusione possa pervenirsi in base al rilievo che l'ordine di esibizione postula la prova che il destinatario dell'ordine sia in possesso della documentazione della quale si chiede l'esibizione. Infatti, altro è che tale ordine non possa essere dato in difetto della prova del possesso delle scritture contabili, altro è che l'onere della prova della loro distruzione sia a carico di chi deduce la distruzione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)