Sez. 1, Sentenza n. 9797 del 18/11/1994 (Rv. 488719 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Documenti - Obbligo di conservazione oltre il decennio in attesa di istanza di esibizione - Sussistenza - Esclusione - Distruzione degli stessi - Contegno processuale rilevante ex art. 116 cod. proc. civ. - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Il dovere di lealtà e probità della parte (art. 88 cod. proc. civ.) - che, in conseguenza della presentazione dell'istanza di esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 cod. civ., determina la protrazione dell'obbligo di conservazione dei documenti, di cui la controparte ha chiesto l'esibizione, anche oltre la scadenza del decennio previsto dall'art. 2220 cod. civ. e fino a quando il giudice non abbia provveduto negativamente su detta istanza - non può essere esteso sino ad imporre la conservazione dei documenti (che non si abbia più l'obbligo di conservare, essendo compiuto, il decennio di cui sopra), in attesa che la controparte proponga eventualmente istanza di esibizione, con la conseguenza che dalla distruzione degli stessi possono desumersi argomenti di prova a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. solo se compiuta durante il tempo di attesa della decisione del giudice su detta istanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Civ. art. 2220, Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)