Sez. 1, Sentenza n. 723 del 16/02/1978 (Rv. 390064 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - FATTI COSTITUTIVI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - FATTI COSTITUTIVI.*
I fatti costitutivi della ripetizione di indebito oggettivo (art 2033 cod civ), la cui dimostrazione e a carico dell'attore, sono non soltanto l'effettuazione di un pagamento e l'insussistenza di un determinato rapporto obbligatorio fra il solvens e lo accipiens, ma anche il collegamento eziologico fra detti elementi, e, cioe, la circostanza che il pagamento sia stato eseguito in adempimento di quell'insussistente rapporto. (V 1236/71, mass n 351397).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)