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Sez. 1, Sentenza n. 723 del 16/02/1978 (Rv. 390064 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - FATTI COSTITUTIVI.*
Stato
decisa il 1978-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390064-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - FATTI COSTITUTIVI.*

I fatti costitutivi della ripetizione di indebito oggettivo (art 2033 cod civ), la cui dimostrazione e a carico dell'attore, sono non soltanto l'effettuazione di un pagamento e l'insussistenza di un determinato rapporto obbligatorio fra il solvens e lo accipiens, ma anche il collegamento eziologico fra detti elementi, e, cioe, la circostanza che il pagamento sia stato eseguito in adempimento di quell'insussistente rapporto. (V 1236/71, mass n 351397).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)