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Sez. 1, Sentenza n. 1236 del 26/04/1971 (Rv. 351397 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE.*
Stato
decisa il 1971-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351397-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE.*

I fatti costitutivi della condictio indebiti, il cui Onere probatorio e a carico dell'attore, non sono soltanto il versamento di una somma di denaro e la Mancanza del debito che si assume insussistente, ma anche la circostanza che il primo sia stato destinato ad adempiere proprio questo debitò il collegamento eziologico fra questi due termini della condictio e essenziale alla struttura di questa, essendo inconcepibile una tutela accordata al solvens in base al solo presupposto dell'insussistenza di un qualsiasi debito che egli ipotizzì presupposto che lo metterebbe nella condizione di scegliere arbitrariamente l'ipotesi da dedurre in base alle sue concrete possibilita di dimostrare la non corrispondenza alla realta. (V 3863'69, mass n 344206).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)