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Sez. 1, Sentenza n. 3136 del 25/03/1998 (Rv. 513962 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Statuto di una società cooperativa - Previsione del deferimento delle controversie fra società e soci ad un collegio di probiviri - Concorso del socio nella nomina del collegio - Necessità - Mancata previsione di un tal concorso - Conseguenze - Opposizione del socio innanzi al tribunale, avverso la delibera scaturente la controversia - Ammissibilità ex art. 2527 cod. civ. - Già avvenuta costituzione del collegio arbitrale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513962-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

È nulla per violazione del principio inderogabile secondo cui gli arbitri devono essere designati con il concorso della volontà di entrambi i contraenti la clausola dello statuto di una cooperativa che devolva la risoluzione di determinate controversie fra la società e i soci ad un collegio di probiviri, senza prevedere la necessità di nomina del collegio stesso anche da parte del socio in lite, con la conseguenza della diretta operatività dell'art. 2527 comma 3 cod. civ., che prevede l'opposizione del socio al tribunale avverso la deliberazione assembleare di esclusione dalla società, senza che rilevi la circostanza che il collegio arbitrale sia stato già costituito al momento della proposizione dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2457, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Civ. art. 2527, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)