Sez. 1, Sentenza n. 1090 del 05/02/1997 (Rv. 502220 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Clausola dello statuto di una società cooperativa - Deferimento delle controversie tra società e soci ad un collegio di "probiviri" designato dall'assemblea - Previsione di concorso nella nomina del collegio anche da parte del socio in lite - Necessità - Mancata previsione - Conseguenze - Opposizione del socio alla delibera di esclusione dalla società - Possibilità - Decorrenza del termine di trenta giorni - Dalla comunicazione della delibera.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
È nulla per violazione del principio inderogabile secondo cui gli arbitri debbono essere designati con il concorso della volontà di entrambi i contraenti, la clausola dello statuto di una cooperativa che devolva la risoluzione di determinate controversie fra la società ed i soci ad un collegio di probiviri, senza prevedere la necessità di nomina del collegio stesso anche da parte del socio in lite, con la conseguenza della diretta operatività dell'art. 2527 comma terzo cod. civ., che prevede l'opposizione del socio al Tribunale avverso la deliberazione assembleare di esclusione dalla società nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa, senza che rilevi la data di comunicazione della avvenuta costituzione del collegio arbitrale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2457, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)