diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 209 del 12/01/1983 (Rv. 425035 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA - OMISSIONE - EQUIPOLLENTI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425035-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA - OMISSIONE - EQUIPOLLENTI - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., esigendo, a pena d'improcedibilità, che con il ricorso per Cassazione venga depositata copia autentica della sentenza impugnata, esclude che al mancato deposito di questa copia possa supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga da altri Atti del processo e, in particolare, dalle copie fotostatiche, depositate per la formazione del fascicolo d'ufficio, mancanti della garanzia dell'autenticità. (Conf 5246/80, mass n 409082; (Conf 3882/80, mass n 407758).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)