Sez. L, Sentenza n. 10959 del 21/10/1995 (Rv. 494319 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Obbligo del deposito di copia autentica della sentenza - Osservanza - Mezzi - Copie fotostatiche depositate per la formazione del fascicolo d' ufficio - Inidoneità - Equipollenti del deposito -Individuazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
L'obbligo del deposito, da parte del ricorrente, di copia autentica della sentenza impugnata - obbligo fissato, a pena di improcedibilità (che costituisce una sanzione che non può essere evitata neppure invocando il caso di forza maggiore e che deve essere rilevata e dichiarata anche d'ufficio), dal secondo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. - può essere soddisfatto o quando tale deposito avviene contestualmente a quello del ricorso per cassazione, o quando, pur in difetto di tale contestualità, sia comunque effettuato con le modalità fissate dall'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., che prevede la notifica alla controparte; il suddetto obbligo non può ritenersi fungibile con la conoscenza della sentenza attinta da altri atti del processo e, in particolare, dalle copie fotostatiche depositate per la formazione del fascicolo d'ufficio, in quanto mancanti della garanzia dell'autenticità; equipollenti del suddetto deposito da parte del ricorrente possono pertanto essere unicamente la produzione ad opera della controparte o il reperimento nel fascicolo d'ufficio di copia della sentenza impugnata purché "autentica".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)