Sez. L, Ordinanza n. 5667 del 04/03/2024 (Rv. 670325-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - BUONUSCITA | Impiego pubblico contrattualizzato - Dipendente pubblico con qualifica non dirigenziale - Base di calcolo del trattamento di fine servizio - Retribuzione percepita in conseguenza dell’affidamento di incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - BUONUSCITA
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio del dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo (ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001), va considerato il solo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non anche l'incremento corrisposto in relazione al suddetto incarico, il quale, per la sua temporaneità, non è assimilabile ad un incarico di ruolo.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 1 com. 32 CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)