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Sez. L, Ordinanza n. 22014 del 03/09/2019 (Rv. 655012 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA | Commisurazione - Dipendente pubblico con qualifica non dirigenziale - Retribuzione percepita per reggenza di mansioni di dirigente - Computo nella base retributiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655012-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA

Nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente.

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 3 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, DPR 08/05/1987 num. 266 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)