diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 4413 del 19/02/2024 (Rv. 670199-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Società partecipata da ente pubblico - Provvedimenti di revoca di amministratori - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Tipologia societaria - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2024-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670199-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla revoca degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c., della società partecipata da ente pubblico - soggetto di diritto privato che non muta la propria natura in ragione della qualità dell'ente che ne è socio, il quale non può unilateralmente incidere sullo svolgimento del rapporto e sull'attività societaria mediante l'esercizio di poteri autoritativi, ma agisca solo nelle forme previste dal diritto societario -, in quanto la predetta revoca costituisce atto dell'ente pubblico "a valle" della scelta iniziale di impiegare lo strumento societario, emanato in base al diritto privato e da questo regolato, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che la società sia a responsabilità limitata, dovendosi estendere a questa i principi già dettati per le società per azioni a partecipazione pubblica.

Cod. Civ. art. 2449, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 4 com. 13 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 1 com. 3, Cod. Civ. art. 2468 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)