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Sez. U, Sentenza n. 29078 del 11/11/2019 (Rv. 656056 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Società per azioni con partecipazione pubblica - Revoca degli amministratori nominati dall'ente pubblico - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656056-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di società per azioni con partecipazione pubblica, spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia relativa alla revoca dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c., trattandosi di atto posto in essere dall'ente pubblico "a valle" della scelta iniziale di avvalersi dello strumento societario, compiuto avvalendosi degli strumenti che il diritto comune attribuisce al socio e dunque interamente regolato dal diritto privato, come si evince chiaramente dal testo del richiamato art. 2449 c.c., il quale, da un lato, individua nello statuto sociale, e dunque in un atto fondamentale di natura negoziale, la fonte esclusiva dell'attribuzione al socio pubblico della facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla sua partecipazione, con la correlata facoltà di revocarli, e, dall'altro, precisa che gli amministratori così nominati hanno i medesimi diritti e i medesimi obblighi di quelli designati dall'assemblea, sicché, al pari di questi ultimi, godono dei soli diritti previsti dall'art. 2383, comma 3, c.c., tra i quali non può rientrare, senza violare il principio normativo di uguaglianza dei diritti, la pretesa alla reintegrazione a seguito del sindacato sulla legittimità del provvedimento di revoca, spettando loro solo il diritto al risarcimento dei danni, ove il giudice ritenga che la revoca non sia sorretta da giusta causa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 4 com. 13 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 1 com. 3, Cod. Civ. art. 2383 com. 3, Cod. Civ. art. 2449, Legge Reg. Calabria 11/01/2006 num. 1 art. 20 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)