Sez. 1, Sentenza n. 8506 del 14/06/2002 (Rv. 555053 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE | Soggetto avente diritto a riceverlo - Proprietario del bene - Soggetti diversi dal proprietario - Legittimazione alla riscossione dell'indennità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di espropriazione, il pagamento dell'indennità deve avvenire, in base ai principi generali dettati in tema di adempimento, nelle mani del titolare del bene, senza che assuma rilievo il diverso disposto di norme (quali l'art. 30 della legge 2359/1865, che consentiva l'immediato pagamento a chi si assumesse ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali di terzi, ovvero l'art. 23 della legge 1/1978, che riconnette il pagamento dell'acconto all'accettante ad un'autocertificazione di piena e libera proprietà) che, avendo carattere eccezionale, sono insuscettibili di interpretazione in via estensiva od analogica.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 30, Legge 03/01/1978 num. 1 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)