Sez. 1, Sentenza n. 3942 del 06/05/1997 (Rv. 504104 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE | Procedimento espropriativo previsto dalla legge n. 865 del 1971 - Esigibilità dell'indennità determinata ed accettata - Presupposti - Provvedimento del Presidente della Giunta Regionale ex art. 12 della citata legge - Rilevanza esclusiva.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge n. 865 del 1971, il Presidente della Giunta Regionale, decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione ai soggetti interessati dell'avviso contenente l'indicazione dell'indennità provvisoria (entro cui costoro possono accettarla), ordina all'espropriante il pagamento diretto dell'indennità accettata. Il pagamento di quest'ultima deve avvenire entro sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento del Presidente della Giunta Regionale ed il mancato adempimento nel termine comporta, a carico dell'espropriante, l'obbligo di corrispondere gli interessi sulla somma dovuta, in ragione del tasso di sconto (art. 12, ultimo comma, legge n. 865 del 1971). Ne consegue che l'indennità diventa esigibile solo a seguito dell'ordine di pagamento emesso dal menzionato Presidente e non del provvedimento previsto dall'art. 11 della stessa legge, determinativo dell'indennità provvisoria.
Riferimenti normativi: Legge 22/11/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)