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Sez. 2, Ordinanza n. 20252 del 16/06/2026 (Rv. 678679-01)

CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) | Sepolcro familiare - Titolarità dei componenti della famiglia del fondatore - Diversa volontà del fondatore - Potere di restringere o ampliare i beneficiari - Sussistenza - Manifestazione - Libertà di forma - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
Stato
decisa il 2026-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678679-01

CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI)

In tema di sepolcro familiare, la titolarità dello jus sepulcri spetta ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo jure sanguinis, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto poiché la volontà del fondatore è sovrana, potendo senza limiti restringere o ampliare la sfera dei beneficiari del diritto e determinare entro quali limiti vada intesa la "famiglia" ai fini della titolarità di tale diritto; detta volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, purché in maniera non equivoca, e può risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari presuntivi, rimessi alla valutazione del giudice di merito, il cui convincimento al riguardo costituisce giudizio di fatto, sindacabile in cassazione soltanto per vizi logico-giuridici della motivazione.

Cod. Civ. art. 74, Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824, Regio Decr. 21/12/1942 num. 1880 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)