Sez. 2, Sentenza n. 532 del 24/01/1979 (Rv. 396649 - 01)
CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) - TITOLARITA - COMPONENTI LA FAMIGLIA DEL FONDATORE - LIMITI - DIVERSA VOLONTA DEL FONDATORE - MANIFESTAZIONE - LIBERTA DI FORMA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) - TITOLARITA - COMPONENTI LA FAMIGLIA DEL FONDATORE - LIMITI - DIVERSA VOLONTA DEL FONDATORE - MANIFESTAZIONE - LIBERTA DI FORMA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nel caso di sepolcro familiare, la titolarita dello jus sepulcri spetta ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo jure sanguinis, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto. Infatti, la volonta del fondatore e sovrana, potendo senza limiti restringere od ampliare la sfera dei beneficiari del diritto e determinare entro quali limiti vada intesa la "famiglia" ai fini della titolarita di tale diritto. Detta volonta puo essere manifestata in qualsiasi Forma, purche in maniera non equivoca, e puo risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari presuntivi, rimessi alla valutazione del giudice di merito, il cui convincimento al riguardo costituisce giudizio di fatto, sindacabile in Cassazione soltanto per vizi logico-giuridici della motivazione. (Conf 727/77, mass n 384316).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1942 num. 1880 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)