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Sez. 2, Sentenza n. 841 del 10/02/1981 (Rv. 411331 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - RICORSO - CONTENUTO - RIPRODUZIONE DI TUTTI GLI ESTREMI DELLA DOMANDA PROPOSTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411331-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - RICORSO - CONTENUTO - RIPRODUZIONE DI TUTTI GLI ESTREMI DELLA DOMANDA PROPOSTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il ricorso per la riassunzione del processo interrotto per morte di una delle parti (art 303 cod proc civ) e valido purche sufficiente ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, ma non deve necessariamente riprodurre tutti gli estremi della domanda proposta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)