Sez. 1, Sentenza n. 1440 del 01/03/1984 (Rv. 433536 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - REQUISITI - MANCANZA - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - REQUISITI - MANCANZA - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La Mancanza nell'atto di riassunzione di uno o più dei requisiti indicati dall'art. 125 disp. Att. Cod. proc. civ. non determina di per sè la nullità dell'atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, ma solo quando essa renda impossibile il raggiungimento dello scopo proprio dell'atto di riassunzione, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.; a tal fine devono ritenersi indispensabili il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio e l'indicazione del provvedimento in forza del quale è eseguita la riassunzione, poiché detti elementi rendono nota sia al giudice che alle controparti la volontà dell'attore di riprendere il processo già iniziato e non definito, senza che sia, quindi, necessaria la riproduzione specifica di tutte le domande della parte e l'esposizione analitica dei fatti di causa. (V 1682/83, mass n 426538; (V 841/81, mass n 411331; (V 1861/78, mass n 391240; (Conf 3194/81, mass n 413769; (Conf 83/75, mass n 373235).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)