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Sez. 1, Sentenza n. 5503 del 21/10/1981 (Rv. 416206 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI - RAPPORTI CONTRATTUALI - QUESTIONI RELATIVE ALLA CORRETTEZZA OD ALLA SCORRETTEZZA DEL COMPORTAMENTO DI UNA PARTE (MANCATA INFORMAZIONE DELL'ESISTENZA DI CAUSE D'INVALIDITÀ DEL NEGOZIO) - RICONDUCIBILITÀ SOTTO IL PROFILO DEL PREDETTO PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416206-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI - RAPPORTI CONTRATTUALI - QUESTIONI RELATIVE ALLA CORRETTEZZA OD ALLA SCORRETTEZZA DEL COMPORTAMENTO DI UNA PARTE (MANCATA INFORMAZIONE DELL'ESISTENZA DI CAUSE D'INVALIDITÀ DEL NEGOZIO) - RICONDUCIBILITÀ SOTTO IL PROFILO DEL PREDETTO PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*

Il principio dell'affidamento, in forza del quale chi abbia ingenerato nel terzo, ancorché senza mala fede, il ragionevole convincimento sulla ricorrenza di una determinata situazione, produttiva di conseguenze giuridiche, risponde dell'ingannevole apparenza posta in essere, postula il difetto di un titolo contrattuale, cui si sostituisce, come fonte di responsabilità, detta apparenza. Pertanto, nel rapporto contrattuale, le questioni attinenti alla correttezza o meno del comportamento di una parte, anche sotto l'eventuale profilo del mancato notiziamento dell'altra parte circa l'esistenza di cause d'Invalidità del negozio (art. 1338 cod. civ.), non coinvolgono l'applicazione del suddetto principio, ma spiegano rilievo solo al diverso fine del riscontro di ipotesi di responsabilità per violazione di obblighi scaturenti dalla disciplina del rapporto stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)