Sez. 3, Sentenza n. 6634 del 09/11/1983 (Rv. 431364 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO INTERNO DELL'ENTE ASSEGNANTE CONTEMPLANTE L'ECCEZIONALE POSSIBILITÀ DI CONFERIRE TEMPORANEAMENTE IN GODIMENTO ALL'ASSEGNATARIO UN IMMOBILE DIVERSO DA QUELLO ASSEGNATOGLI - MANCATA ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO STESSO - AZIONE DELL'ASSEGNATARIO CONTRO L'ENTE ASSEGNANTE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO OD INVOCANDO IL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO INTERNO DELL'ENTE ASSEGNANTE CONTEMPLANTE L'ECCEZIONALE POSSIBILITÀ DI CONFERIRE TEMPORANEAMENTE IN GODIMENTO ALL'ASSEGNATARIO UN IMMOBILE DIVERSO DA QUELLO ASSEGNATOGLI - MANCATA ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO STESSO - AZIONE DELL'ASSEGNATARIO CONTRO L'ENTE ASSEGNANTE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO OD INVOCANDO IL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
L'assegnatario di alloggio economico e popolare, in favore del quale l'ente assegnante, per ragioni di benevolenza, e con atto meramente interno e palesemente contrario alla disciplina delle assegnazioni, abbia contemplato l'eccezionale possibilità di conferire temporaneamente in godimento un immobile diverso da quello assegnatogli, non può far valere in giudizio la mancata attuazione di tale atto, né sotto il profilo del risarcimento del danno per fatto illecito, difettando il requisito della lesione di una posizione soggettiva tutelata dall'ordinamento, né sotto il profilo del principio dell'affidamento, il quale non è invocabile in relazione alle aspettative derivanti da un atto del quale si possa e debba conoscere l'illegittimità. (V 5503/81, mass n 416206; (V 2105/80, mass n 405759).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)