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Sez. 2, Sentenza n. 3960 del 28/10/1976 (Rv. 382632 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382632-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*

La sospensione durante il periodo feriale disposta dall'art 1 della legge n 742 del 1969 riguarda qualsiasi termine processuale pendente e si applica anche al termine annuale di decadenza previsto dall'art 327 cod proc civ per l'impugnazione delle sentenze. (Conf 1271/75, mass n 374748).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)