Sez. 3, Sentenza n. 3091 del 22/06/1978 (Rv. 392550 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA PER L'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE NON NOTIFICATE - INCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA PER L'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE NON NOTIFICATE - INCLUSIONE.*
A norma dell'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742 sono sospesi non solo i termini processuali che siano cominciati a decorrere anteriormente all'1 agosto e che vengano a scadere entro il 15 settembre, ma anche quelli che, gia in corso alla data dell'1 agosto, vengano a scadere successivamente al 15 settembre. Tale principio si applica anche al termine annuale di decadenza previsto dall'art 327 cod proc civ per l'impugnazione delle sentenze non notificate. (Conf 3960/76, mass n 382632; (Conf 1906/76, mass n 380696).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)