Sez. L - , Sentenza n. 855 del 16/01/2017 (Rv. 642512 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Autoferrotramvieri - Sospensione ex art. 46, all. A, del r.d. n. 148 del 1931 - Natura - Sanzione disciplinare - Esclusione - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
La sospensione preventiva dallo stipendio e dal servizio, disposta ai sensi dell'art. 46 dell'allegato "A" del r.d. n. 148 del 1931, nei confronti degli agenti autoferrotranviari sottoposti a procedimenti disciplinari e penali, costituisce non già una sanzione disciplinare, come la sospensione dal servizio prevista dall'art. 42 dello stesso allegato, ma una misura cautelare di carattere provvisorio, estranea al procedimento disciplinare, ancorché ad esso connessa, sicché, una volta che i fatti contestati all'agente rientrino in quelli che legittimano l'adozione di una sanzione disciplinare, l'azienda non ha alcun obbligo di individuare ragioni autonome che giustifichino l'adozione del provvedimento cautelare.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 46 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)