diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 18498 del 04/07/2008 (Rv. 604757 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Lavoratore autoferrotranviere sottoposto a procedimento disciplinare - Sospensione cautelare - Obbligo di motivazione autonoma del provvedimento cautelare - Necessità - Esclusione - Motivazione sulla sola ricorrenza dei presupposti di applicazione della cautela - Sufficienza.
Stato
decisa il 2008-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604757-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di sospensione cautelare del lavoratore autoferrotranviere sottoposto a procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 46 r.d. n. 148 del 1931, poiché presupposto del provvedimento cautelare è solo la pendenza di un procedimento disciplinare per "fatti che possano dar luogo alla retrocessione o alla destituzione", una volta che i fatti contestati all'agente rientrino in quelli che legittimano l'adozione di dette sanzioni, l'azienda non ha alcun obbligo di individuare ragioni autonome che giustifichino l'adozione del provvedimento cautelare, che è misura di carattere provvisorio e non costituisce sanzione disciplinare, essendo per converso sufficiente una motivazione che consenta il mero controllo dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge per l'emanazione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)