diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3601 del 06/04/1991 (Rv. 471565 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudiziali ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Costituzione di una garanzia ipotecaria per l'eventuale regresso del proprio fideiussore - Assoggettabilità.
Stato
decisa il 1991-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471565-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudiziali ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere

L'atto con il quale un imprenditore, dopo avere stipulato un contratto di fideiussione con riguardo ad un suo debito, costituisca una garanzia ipotecaria per l'eventuale credito in via di regresso del suo fideiussore, è soggetto a revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, della legge fallimentare, atteso che detto credito, ancorché eventuale al momento della costituzione della garanzia, non può considerarsi futuro rispetto ad essa, trovando fondamento giuridico nel contratto di fideiussione in precedenza stipulato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)