Sez. 1, Sentenza n. 17590 del 31/08/2005 (Rv. 583036 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Costituzione di una garanzia per l'eventuale regresso del proprio fideiussore - Assoggettabilità alla revocatoria fallimentare.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
L'atto con il quale un imprenditore, dopo avere stipulato un contratto di fideiussione con riguardo ad un suo debito, costituisca una garanzia in favore del fideiussore (nella specie, mediante cessione di un credito), per l'eventuale credito in via di regresso vantato da quest'ultimo, è soggetto a revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 della legge fall., in quanto detto credito, ancorchè eventuale al momento della costituzione della garanzia, non può considerarsi futuro rispetto ad essa, trovando fondamento giuridico nel contratto di fideiussione stipulato in precedenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)