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Sez. U, Ordinanza n. 27495 del 10/12/2013 (Rv. 628814 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Immobile sito nel territorio di uno Stato membro dell'UE - Azione per la condanna dell'ex coniuge al pagamento di quote del prezzo di vendita a terzi - Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari ex art. 22 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628814-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La domanda diretta ad ottenere la condanna dell'ex coniuge, cittadino italiano domiciliato in Italia, al pagamento di metà dell'importo conseguito dalla vendita a terzi, stipulata successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, di un immobile, già ricadente in comunione legale, situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, non rientra nell'ambito di applicazione della regola sulla competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari, prevista dall'art. 22, punto 1, del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, trattandosi di azione personale volta ad esercitare nei confronti dell'ex coniuge un diritto di obbligazione nascente dall'alienazione del bene.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE //2001 num. 44 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)