Sez. U, Ordinanza n. 11532 del 19/05/2009 (Rv. 608398 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Azione per la dichiarazione d'invalidità d'ipoteca - Criterio di collegamento - Art. 22 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Foro delle azioni reali - Esclusione - Art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Foro delle obbligazioni contrattuali - Applicabilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Ai fini della determinazione della giurisdizione nei confronti dello straniero, l'art. 22 del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, (ed in precedenza l'art. 16 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968) si applica soltanto alle azioni reali che tendono a determinare l'estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l'esistenza di diritti reali su beni altrui ed ad assicurare ai titolari tutti i diritti derivanti dal relativo titolo, con esclusione quindi delle domande relative a garanzie reali. Pertanto, ad una domanda volta ad ottenere la declaratoria di invalidità di una dichiarazione d'ipoteca astratta si applicherà il criterio di collegamento generale fissato nell'art. 5, n. 1, lettera B), del Regolamento per le obbligazioni contrattuali, perchè l'ipoteca, secondo l'interpretazione della giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 16 marzo 1999, in causa C-222/97, Trummer e Mayer) è contraddistinta dal vincolo di accessorietà con l'obbligazione garantita e segue i principi, in materia di giurisdizione, propri nel negozio giuridico principale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la giurisdizione del giudice italiano in favore di quello austriaco, in ordine ad un'ipoteca stipulata a garanzia di un finanziamento bancario perfezionatosi in Austria, con la dazione del denaro, ed insistente su un immobile situato in Germania).
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 5 com. 1 n. 1, Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 22 com. 1 n. 1, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)