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Sez. U, Sentenza n. 2677 del 14/03/1987 (Rv. 451785 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENIT - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONTROVERSIE CON IL PERSONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1987-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451785-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENIT - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONTROVERSIE CON IL PERSONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'ente nazionale italiano per il turismo (enit), tanto nell'attuale ordinamento fissato con la legge 14 novembre 1981 n. 648, quanto nel precedente ordinamento di cui al d.P.R. 27 agosto 1960 n. 1041, ha natura di ente pubblico non economico, perseguendo finalità di promozione degli interessi turistici nazionali con strutture e mezzi di tipo non imprenditoriale. Ne consegue il carattere pubblicistico del rapporto di lavoro del personale di detto ente e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti. (V 1333/79, mass n 397598).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 27/08/1960 num. 1041, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST., Legge 14/11/1981 num. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)