Sez. 3, Ordinanza n. 29520 del 15/11/2024 (Rv. 673001-01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Azione di accertamento negativo - Procedimento monitorio - Proposizione delle domande dinanzi a giudici diversi - Giudice competente - Individuazione - Criterio della prevenzione - Determinazione con riferimento alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - Necessità – Conseguenze - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
Qualora venga rilevata la sussistenza del rapporto di continenza tra la domanda di accertamento negativo di un credito proposta davanti ad un determinato giudice e quella di condanna per lo stesso credito introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi ad altro giudice, ai fini della determinazione della prevenzione rileva il deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 39, comma 3, c.p.c., nel senso che se la domanda di accertamento negativo è proposta successivamente al deposito del ricorso monitorio, ancorché anteriormente alla sua notificazione, la continenza opera tramite riunione dell'azione di accertamento negativo a quella di opposizione al decreto ingiuntivo, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti ad un giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla; se, invece, la domanda di accertamento negativo è proposta anteriormente al deposito del ricorso monitorio, la continenza opera con la trasmigrazione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, previa declaratoria di nullità dello stesso, dinanzi al giudice preventivamente adìto con la domanda di accertamento negativo del credito, sempre che sia competente anche per l'altra causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del giudice innanzi al quale era stata proposta, da una compagnia assicurativa, domanda di accertamento della non indennizzabilità di una parte dei danni riportati
dall'assicurato, con atto notificato in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell'assicurato, avente ad oggetto il medesimo indennizzo).
Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)