Sez. U, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007 (Rv. 599253 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Procedimento monitorio - Azione di accertamento negativo - Proposizione delle domande dinanzi a giudici diversi - Giudice competente - Individuazione - Criterio della prevenzione - Determinazione con riferimento alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - Ammissibilità - Condizione - Sussistenza della competenza del giudice del procedimento alla data del deposito del ricorso monitorio.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
Nel caso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l'emissione di decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, se, in virtù del rapporto di continenza tra le due cause, quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella di opposizione, la continenza deve operare in questo senso, retroagendo gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla. (Con l'affermazione di tale principio le Sezioni unite hanno risolto il contrasto formatosi in seno alle sezioni semplici in ordine alla determinazione della prevenzione, rilevante ai fini della continenza, tra la domanda di condanna introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo davanti ad un determinato giudice, comunque competente, e quella, proposta successivamente al deposito del ricorso monitorio ma anteriormente alla sua notificazione, di accertamento negativo dello stesso credito dinanzi ad altro giudice).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)