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Sez. 3, Sentenza n. 10427 del 04/10/1995 (Rv. 494175 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - SVOLTA - A SINISTRA | Per l'accesso ad un luogo non destinato a pubblico transito - Disciplina ex art. 105 comma settimo cod. strad. - Manovra di conversione a sinistra all'altezza di un crocevia o di un incrocio a "T" per raggiungere la strada di pubblico transito ancorché privata - Disciplina ex art. 104 comma nono, cod. strad..
Stato
decisa il 1995-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494175-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - SVOLTA - A SINISTRA

A differenza della manovra di conversione a sinistra effettuata dal conducente di un veicolo per accedere alla strada pubblica ad un luogo non destinato a pubblico transito, che era regolata dall'art. 105 comma settimo cod. strad. abr. (e così soggetta all'obbligo del preventivo arresto del veicolo sul margine destro della strada e della concessione della precedenza a tutti i veicoli da qualunque direzione provenienti) era invece soggetta alla meno rigorosa disciplina (avvicinamento all'asse della carreggiata ed effettuazione della svolta nel rispetto della precedenza di veicoli provenienti dalla destra) stabilita dall'art. 104 comma nono cod. strad. abr. la manovra di conversione a sinistra effettuata, all'altezza di un crocevia o di un incrocio a "T", per raggiungere la strada, soggetta a pubblico transito anche se di proprietà privata, esistente su quel lato, in quanto in quest'ultimo caso non v'è immissione nel (o abbandono del) flusso della circolazione, poiché la stessa biforcazione o intersezione di reti stradali aperte al pubblico transito rende normale e palese ai terzi il possibile cambiamento della direzione di marcia di ogni singolo veicolo in movimento.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 104, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 104, Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)