Sez. 3, Sentenza n. 9525 del 21/12/1987 (Rv. 456602 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - SVOLTA - A SINISTRA - PER L'ACCESSO AD UN LUOGO NON DESTINATO A PUBBLICO TRANSITO - DISCIPLINA EX ART. 105, COMMA SETTIMO, COD. STRAD. - MANOVRA DI CONVERSIONE A SINISTRA ALL'ALTEZZA DI UN CROCEVIA O DI UN INCROCIO A "T" PER RAGGIUNGERE LA STRADA DI PUBBLICO TRANSITO ANCORCHÉ PRIVATA - DISCIPLINA EX ART. 104, COMMA NONO, COD. STRAD..*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - SVOLTA - A SINISTRA - PER L'ACCESSO AD UN LUOGO NON DESTINATO A PUBBLICO TRANSITO - DISCIPLINA EX ART. 105, COMMA SETTIMO, COD. STRAD. - MANOVRA DI CONVERSIONE A SINISTRA ALL'ALTEZZA DI UN CROCEVIA O DI UN INCROCIO A "T" PER RAGGIUNGERE LA STRADA DI PUBBLICO TRANSITO ANCORCHÉ PRIVATA - DISCIPLINA EX ART. 104, COMMA NONO, COD. STRAD..*
A differenza della manovra di conversione a sinistra effettuata dal conducente di un veicolo per accedere dalla strada pubblica ad un luogo non destinato a pubblico transito, che è regolata dall'art. 105, comma settimo, cod. strad. (e così soggetta allo Obbligo del preventivo arresto del veicolo sul margine destro della strada e della concessione della precedenza a tutti i veicoli da qualunque direzione provenienti) è, invece, soggetta alla meno rigorosa disciplina (avvicinamento all'asse della carreggiata ed effettuazione della svolta nel rispetto della precedenza di veicoli provenienti dalla destra) stabilita dall'art. 104, comma nono, cod. strad. La manovra di conversione a sinistra effettuata, all'altezza di un crocevia o di un incrocio a "T", per raggiungere la strada, soggetta a pubblico transito anche se di proprietà privata, esistente su quel lato, in quanto in quest'ultimo caso non V'è immissione nel (o abbandono del) flusso della circolazione, poiché la stessa biforcazione o intersezione di sedi stradali aperte al pubblico transito rende normale e palese ai terzi il possibile cambiamento della direzione di marcia di ogni singolo veicolo in movimento. (Conf 19/85, mass n 438223; (Conf 1616/79, mass n 397964; (Conf 6362/79, mass n 403090; (Conf 1811/76, mass n 380596).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 104 com. 9, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 104 com. 9, Cod. Strada art. 105 com. 7, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)