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Sez. 5 - , Ordinanza n. 23862 del 29/10/2020 (Rv. 659532 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Fatti allegati dalla parte a fondamento della propria pretesa - Non contestazione - Fatti pacifici - Conseguente esonero dalla necessità di provarli - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659532-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

I fatti allegati da una parte possono considerarsi "pacifici", esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri. (La S.C. ha espresso il principio in controversia avente ad oggetto il rimborso parziale dell'Iva versata dal contribuente, in cui la convenuta amministrazione finanziaria si era limitata a rimettersi al giudice, nel primo grado del processo, mentre in grado di appello aveva contestato i fatti posti dal contribuente a fondamento della sua pretesa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)