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Sez. 2, Sentenza n. 9741 del 05/07/2002 (Rv. 555537 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Pacificità dei fatti - Conseguente esonero dalla necessità di provarli - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555537-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

I fatti allegati possono essere considerati "pacifici", esonerando la parte dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio disinteresse ad un accertamento degli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)