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Sez. 5, Sentenza n. 8618 del 24/06/2000 (Rv. 538001 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Cessione di credito pro soluto - Patto contrattuale contemplante l'obbligo, per il cedente, di restituire al cessionario il prezzo della cessione maggiorato - Conseguenze - Natura dell'operazione - Mutuo garantito dalla cessione - Ulteriori conseguenze - Maggiorazione corrisposta al cessionario - Reddito di capitale - Configurabilità - Obbligo di ritenuta ex art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Sussistenza - Anche nel caso di ricorso all' intermediazione di un mandatario curante la dazione della somma prestata nonché la restituzione del "tantundem" maggiorato - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538001-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

In una cessione di credito "pro soluto", ove i patti prevedano che il cedente, assumendo o meno anche il compito di curare l'esazione del credito nell'interesse del cessionario, si impegni a restituirgli, dopo un prestabilito lasso di tempo, il prezzo ricevuto, maggiorato di un certo importo, si determinano anche gli estremi del mutuo, posto che detta restituzione traduce la natura del prezzo della cessione in un vero e proprio prestito di favore effettuato in favore del cedente e priva la cessione medesima di ogni profilo di aleatorietà per il cessionario, relegandola a semplice strumento di garanzia di diritti la cui sussistenza rimane insensibile all'adempimento del debitore ceduto. Da ciò consegue che, in tali ipotesi, la maggiorazione in questione costituisce reddito di capitale rilevante ai fini ed agli effetti dell'obbligo di ritenuta previsto dall'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. Ed alla configurabilità del rapporto di mutuo ed alla insorgenza dei doveri fiscali ad esso attinenti non osta di per sè il fatto che la dazione della somma prestata e poi la restituzione del "tantundem" incrementato degli interessi, siano curati, per conto del mutuante, da una società fiduciaria, la quale ricevendo il risparmio dei fiducianti con un mandato senza rappresentanza abbia effettuato le operazioni d'investimento. La posizione di sostituto d'imposta, con i connessi obblighi, discende infatti dalla natura dell'operazione e dalle qualità del "solvens" e dell'"accipiens", mentre prescinde dagli strumenti e dalle modalità con cui l'erogazione stessa sia stata effettuata, e, pertanto, nel caso di reddito di capitale, non può - sempre che l'atto negoziale evidenzi l'intervento del mandatario quale mero intermediario in un mutuo fra i suddetti altri soggetti - risentire dell'eventualità che il versante ed il percettore si avvalgano - per la consegna della somma mutuata e poi per la restituzione dell'equivalente e del corrispettivo pattuito - di un mandatario senza funzioni rappresentative.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)