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Sez. 1, Sentenza n. 13153 del 29/12/1995 (Rv. 495232 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Ritenuta d'acconto sugli interessi di capitali dati a mutuo - Obbligo dei sostituti d'imposta - Condizioni - Diritto agli interessi soltanto presunto - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495232-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

Nel sistema delle ritenute alla fonte di cui al titolo terzo del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni, i sostituti d'imposta indicati nel primo comma dell'art. 23 dello stesso d.P.R. sono obbligati ad operare la ritenuta d'acconto sugli interessi di capitali dati a mutuo, ai sensi dell'art. 26, comma quinto, del citato decreto, solo quando il relativo importo sia stato effettivamente corrisposto al mutuante, e non anche nella ipotesi in cui il diritto agli interessi sia solo presunto (con salvezza della prova contraria), secondo il disposto dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, non potendosi desumere da quest'ultima norma, della quale è destinatario il mutuante, la previsione dell'obbligo del mutuatario di operare, quale sostituto d'imposta, la ritenuta d'acconto anche sul reddito presunto ma non corrisposto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)